1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 e ai seguenti:
a) potenziamento dell'autonomia dei comuni;
b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito;
c) possibilità di sostituire l'addizionale comunale all'IRPEF con una sovrimposta.